|
Nel nostro paese,
negli ultimi mille anni sono stati registrati numerosi
eventi sismici di media e forte intensità che hanno
causato vittime e ingenti danni. La sismicità è
concentrata soprattutto nella parte centro-meridionale
ed in alcune aree settentrionali della penisola, zone
dove il patrimonio abitativo e una parte consistente di
quello storico ed artistico, per le sue caratteristiche
costruttive e per lo stato di manutenzione, si presenta
fortemente esposto ai pericoli derivanti dal terremoto.
Fino ad oggi è stata
condotta un’azione di prevenzione che ha dato buoni
risultati, ma essa non è stata sufficiente a scongiurare
un alto numero di vittime e di danni anche nei più
recenti terremoti.
Le aree soggette a
rischio sismico, ovvero in pericolo per il verificarsi
di movimenti tellurici più o meno forti, sono state,
sulla base della frequenza e dell’intensità dei
terremoti del passato, individuate e classificate in tre
categorie sismiche, alle quali corrispondono livelli di
pericolosità crescenti. Complessivamente è stato
classificato sismico il 45% della superficie del
territorio nazionale. Per queste aree lo Stato ha
fissato delle speciali regole antisismiche da rispettare
per le nuove costruzioni e per l’adeguamento di quelle
già esistenti.
Infatti, la
legislazione italiana in materia di terremoti contempla
norme di carattere preventivo - dettate al fine
di ridurre, nei limiti del possibile, le conseguenze
dell’evento calamitoso - e norme successive al
verificarsi dell’evento.
Oggi, al fine di
ridurre ancor più il rischio sismico, si stanno
predisponendo nuove iniziative e nuovi studi mirati a
sviluppare un’efficace azione di prevenzione mettendo a
frutto le esperienze già fatte e quelle attualmente in
corso.
Alla luce di quanto
innanzi detto, la Campania, regione in cui la
maggioranza dei comuni è da considerarsi, anche se in
misura diversa, soggetta a rischio sismico, è stata la
prima in Italia ad approvare uno strumento concreto di
prevenzione dal rischio terremoto.
Con deliberazione
della Giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002,
recante Aggiornamento della classificazione sismica
dei comuni della Regione Campania, è stata varata la
nuova mappa sismica della regione. Tale deliberazione è
entrata in vigore il 18 novembre 2002, giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Campania (Burc) n. 56.
L’ultima
classificazione delle zone sismiche in Campania e,
quindi, l’ultima mappa sismica, risale al 1981;
l’attuale aggiornamento approvato dalla Giunta
regionale, include tutti i comuni della regione, che
risultano quindi classificati come sismici, compresi gli
81 che non erano stati inseriti nelle classificazioni
precedenti ed attribuisce ai comuni già classificati
come sismici dallo Stato una diversa categoria sismica,
cosa questa che si riflette sulla strumentazione
urbanistica e sulle norme da osservarsi per le
costruzioni.
Per l’elaborazione
della nuova mappa si è partiti da quella elaborata nel
1998 dalla Protezione civile italiana. Mediante studi
più approfonditi si è raggiunta una maggiore precisione
nella stima del pericolo derivante dal terremoto e si
sono definite le nuove aree a rischio. Le norme
antisismiche, così come disposto, si applicheranno in
tutte e tre le fasce di rischio, con interventi più
specifici man mano che cresce il pericolo e per circa
181 comuni, essendone aumentato il grado di sismicità,
diviene ancor più obbligatorio il rispetto della
normativa esistente per le nuove costruzioni e le
ristrutturazioni in zona sismica.
Successivamente, con
deliberazione n. 248 del 24 gennaio 2003, la Giunta
regionale della Campania ha approvato la circolare
applicativa, facente seguito la delibera n.
5447/2002, relativa alla strumentazione urbanistica.
Alla deliberazione è allegato l’elenco dei comuni
sismici, sia quelli già classificati come tali dallo
Stato, sia quelli dichiarati a rischio sismico dalla
Regione Campania con la deliberazione 5447/2002 (le
categorie sismiche sono sempre tre). Il nuovo scenario
che si prospetta è il seguente:
- il 24% dei comuni
campani (129 comuni) è inserito nella categoria a più
alto rischio;
- il 65% (360 comuni),
con Napoli e Salerno, è collocato nella fascia
intermedia;
- l’11% (62 comuni),
rientra nella terza categoria, quella caratterizzata dal
più basso grado di pericolosità.
Quindi, alle tre
categorie corrispondono diversi gradi di sismicità (S),
ed in particolare i valori di S sono
rispettivamente pari a 12 (I categoria), 9 (II
categoria) e 6 (III categoria).
Secondo la nuova
circolare, i comuni che prima non erano inseriti tra
quelli a rischio sismico, così come tutti quelli
sismici, al fine di prevenire o ridurre tale rischio,
devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 2
febbraio 1974, n. 64 (recante Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche), alle norme tecniche per le costruzioni in
zona sismica di cui al Dm 16 gennaio 1996 e anche alla
Lr 7 gennaio 1983 n. 9 (recante Norme per l’esercizio
delle funzioni regionali in materia di difesa del
territorio dal rischio sismico), in particolare in
relazione agli strumenti urbanistici da adottarsi,
adottati e vigenti (artt. 11, 12, 13, 14 e 15).
Tali comuni, in quanto
classificati come sismici (Lr 9/1983, art. 11
riguardante gli strumenti urbanistici generali e le loro
varianti, non ancora adottati), sono obbligati ad
approntare indagini geologiche-geognostiche mirate alla
prevenzione del rischio sismico e a produrre una
relazione illustrativa dei metodi seguiti con una serie
di allegati, in cui vengono esposti i risultati delle
indagini, quali carta geologica, carta della stabilità,
carta idrogeologica, carta della zonazione del
territorio di prospettiva sismica. Tali indagini devono
essere predisposte prima della formazione, revisione ed
adeguamento degli strumenti urbanistici generali o delle
loro varianti, e i loro risultati costituiscono un
vincolo per i progettisti e per tutti coloro che
emettono pareri o approvano gli strumenti urbanistici o
che in generale intervengono nei procedimenti di
formazione degli stessi o sui loro contenuti.
La relazione e i suoi
allegati, di cui sopra, devono essere elaborati da un
geologo (Lr 9/1983, art. 12) e recepiti dal tecnico
incaricato per la redazione del progetto dello strumento
urbanistico.
Per i comuni suddetti,
inoltre, è obbligatorio adeguare gli strumenti
urbanistici generali vigenti o in itinere agli esiti
delle indagini geologiche-geognostiche (Lr 9/1983, art.
13). Tale adeguamento, per gli strumenti urbanistici
generali adottati e non ancora presentati per
l’approvazione entro la data del 18 novembre 2002, deve
avvenire entro dodici mesi decorrenti dalla stessa data;
per quelli, invece, adottati e già in fase di
approvazione alla data del 18 novembre 2002, i dodici
mesi necessari per l’adeguamento alle risultanze delle
indagini di cui all’art. 11 decorrono dalla data
dell’approvazione.
Qualora il comune non
provveda all’adeguamento entro i termini prescritti,
interviene l’ente delegato, ente competente per
l’approvazione ai sensi della Lr 20 marzo 1982, n. 14 e
successive modifiche e integrazioni dello strumento
urbanistico generale del comune, che ha il compito di
elaborare le indagini di cui all’art 11 ed adeguare ad
esse lo strumento urbanistico generale.
Anche per gli
strumenti urbanistici esecutivi, i comuni sismici sono
tenuti ad approntare una serie di indagine
geologiche-tecniche e geognostiche - si tratta di
indagini differenti da quelle di cui all’art. 11 (Lr
9/1983, art. 14).
In particolare, se lo
strumento urbanistico esecutivo non è stato ancora
adottato, le indagini devono essere elaborate prima
della sua formazione; se alla data del 18 novembre 2002,
è avvenuta l’adozione ma non ancora l’approvazione, le
indagini vengono predisposte prima dell’approvazione, e
l’iter di approvazione riprenderà solo dopo che lo
strumento adottato sia stato adeguato alle disposizioni
delle indagini. Se, ancora, lo strumento urbanistico
esecutivo risulta approvato alla data del 18 novembre
2002 ma non ancora in fase di attuazione, è necessario
adeguare lo strumento approvato alle indagini condotte
per poi iniziare e concludere la fase attuativa.
Inoltre, per gli
strumenti urbanistici, nei comuni a rischio sismico, è
necessaria l’acquisizione del parere sismico di cui
all’art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. (Lr
9/1983, art. 15).
Tale parere risulta
obbligatorio e necessario per verificare se esiste una
compatibilità tra gli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati e loro varianti, e le condizioni
geomorfologiche del terreno.
Per gli strumenti
urbanistici generali e loro varianti, tale parere viene
reso unitamente a quello urbanistico, facendo in modo
che il giudizio di compatibilità sismica dello strumento
non sia sottinteso ma esplicito.
|
 |
|
Figura 1 - Classificazione sismica della
Regione Campania antecedente alla Dgr
5447/2002 |
|
 |
|
Figura 2 - Classificazione sismica della
Regione Campania ai sensi della Dgr
5447/2002 |
Per gli strumenti
urbanistici esecutivi da adottarsi, il giudizio di
compatibilità sismica viene emesso prima dell’adozione
dello stesso; per quelli adottati e non ancora
approvati, nonchè per quelli approvati ma non ancora in
fase di attuazione, prima dell’adeguamento alle indagini
condotte. L’esistenza di tale parere sismico, reso dalle
sezioni provinciali del Comitato tecnico regionale, è
fondamentale; in assenza di questo lo strumento
urbanistico risulterebbe adottato illegittimamente.
Diversamente, la
circolare stabilisce che i comuni già annoverati tra
quelli sismici, per i quali è aumentato il grado di
sismicità, devono elaborare una relazione da cui si
possa evincere se i risultati delle indagini
geologico-geognostiche, predisposte ai sensi degli artt.
11, 12, 13 della Lr 9/1983 e quelli delle indagini
geologico-tecniche e geognostiche, predisposte ai sensi
dell’art. 14 della stessa legge, siano compatibili con
il nuovo grado di sismicità ad essi attribuito con la
riclassificazione approvata dalla Regione Campania.
Qualora non ci sia
tale compatibilità le indagini suddette dovranno essere
adeguate con la conseguente variante di adeguamento agli
strumenti urbanistici.
A seguito dell’entrata
in vigore delle suddette deliberazioni di Giunta
regionale si è reso necessario stabilire una linea di
comportamento per le opere pubbliche o private in corso
di costruzione nei comuni del territorio della nostra
regione al momento dell’emanazione delle nuove
disposizioni.
A tale scopo è stato
pubblicato, sul Burc n. 14 del 31 marzo 2003, il Decreto
del Presidente della Giunta regionale della Campania n.
195 del 27 marzo 2003, che disciplina la fase
transitoria di applicazione delle norme tecniche nei
comuni dichiarati o riclassificati sismici con delibera
di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002.
Secondo tale decreto,
nei comuni oggetto della riclassificazione di cui alla
deliberazione n. 5447/2002, per le opere private e
pubbliche in corso di costruzione, c’è l’obbligo di
verificare la compatibilità del progetto, delle opere
già realizzate e di quelle a farsi, con la normativa
sismica relativa al grado di sismicità attribuito al
territorio.
Qualora non si
verifichi tale compatibilità con le disposizioni di cui
al Dm 16 gennaio 1996, affinché l’opera venga conclusa
nel rispetto della suddetta normativa, è necessario un
adeguamento della stessa opera.
Le nuove disposizioni
suesposte, emanate dalla Regione Campania e finalizzate
alla riduzione del rischio sismico, fanno sì che il
nostro paese sia in perfetta linea con i recentissimi
provvedimenti predisposti dallo Stato in materia di
prevenzione sismica ed in particolare relativamente
all’aggiornamento della mappa delle zone a rischio
sismico dell’intero territorio.
|
Figura
3 - Variazioni assolute delle categorie di
classificazione sismica dei comuni della
Regione Campania a seguito dell’approvazione
della Dgr 5447/2002 |
|
 |
|
|
È questa una delle
principali innovazioni introdotte dall’ordinanza 20
marzo 2003, n. 3274 recante Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica, firmata dal Presidente
del Consiglio e corredata da quattro allegati:
- criteri per
l’individuazione delle zone sismiche, individuazione,
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime
zone;
- norme tecniche per
il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico
degli edifici;
- norme tecniche per
il progetto sismico dei ponti;
- norme tecniche per
il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno
dei terreni.
L’ordinanza aggiorna
la mappa sismica completata, con decreti del Ministero
dei lavori pubblici, nel 1984 e tenendo conto anche
della classificazione stilata nel 1997 dal Consiglio
sismico nazionale. Dopo quasi venti anni dall’ultima
classificazione nazionale, dunque, questa viene
aggiornata e integrata alla luce degli ultimi eventi
calamitosi che si sono succeduti nelle regioni italiane.
Il risultato è consistito in una mappa del tutto nuova,
con il raddoppio dei comuni presenti nelle zone 1, a più
alto rischio; tutto il territorio italiano viene
considerato sismico e diviso in quattro zone, la zona 4
comprende tutte quelle aree che le precedenti
classificazioni non avevano incluso.
Le regioni hanno la
possibilità di recepire la nuova classificazione sismica
o modificarla con ampia discrezionalità ed inoltre
possono decidere se applicare o meno le norme sulla
progettazione antisismica per le zone 4 (a più basso
rischio). In definitiva allo Stato è dato il compito di
fissare i criteri generali per l’elaborazione della
mappa sismica e delle norme tecniche per la
progettazione e alle regioni quello di individuare,
nell’ambito del proprio territorio, le zone a rischio e
di aggiornare l’elenco qualora lo ritenessero
necessario.
L’ordinanza
rappresenta, però, solo il primo passo della nuova
disciplina in quanto è previsto che entro un anno ci sia
un nuovo aggiornamento nazionale della classificazione
sismica elaborato sulla base dei nuovi criteri.
Relativamente a quanto
esposto è facile notare che la Campania non avrà grandi
difficoltà ad adeguarsi alle nuove disposizioni statali,
in quanto avendo già varato una sua mappa sismica ha
precorso i tempi. Occorrerà forse solo, qualora si
ritenesse opportuno, spostare alcuni comuni inseriti in
zona 3 nella nuova zona sismica 4.
L’ordinanza si occupa
anche del recepimento dell’Eurocodice 8, ossia delle
norme europee sulla progettazione antisismica di
edifici, ponti e fondazioni. In base a ciò i tecnici
progettisti non utilizzeranno più il metodo delle
tensioni ammissibili ma quello degli stati limite.
Poiché tutte le procedure diverranno più complicate
saranno necessari corsi di formazione professionali e
seminari di informazione per i tecnici. Il dipartimento
della Protezione civile, insieme con le regioni e
d’intesa con gli ordini professionali, si occuperà di
questo aspetto.
Verranno effettuate
verifiche per la sicurezza di tutti gli edifici in
funzione sia della pericolosità sismica della zona nella
quale ricadono, sia per l’esposizione a rischio di
collassi con rilevanti conseguenze.
Nei piani triennali
delle pubbliche amministrazioni e nel piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici sarà necessario tener conto degli adeguamenti
per quelle strutture che non rispettano la nuova
normativa.
Per i lavori già
iniziati, per le opere pubbliche già appaltate o i cui
progetti siano stati già approvati alla data del 20
marzo 2003, si applicherà la vecchia normativa; per
tutte le altre opere il rispetto della nuova normativa
diviene obbligatorio con possibilità, per un periodo
transitorio non superiore a 18 mesi, di continuare ad
applicare le norme tecniche vigenti.
|